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CAPITOLO PRIMO


GENERALITÀ - ORGANIZZAZIONE
E CARICHE SOCIALI

 

Art. 1

L'Arciconfraternita Immacolata Concezione istituzionalmente fondata il 7 febbraio 1710 e riconosciuta dall'autorità statale, quale ente ecclesiastico, ha propria personalità giuridica ed è iscritta nell'apposito registro istituito presso la Prefettura di Avellino.

Art. 2

Le finalità dell'Arciconfraternita mirano fondamentalmente a:
• promuovere e animare il culto dell'Immacolata Concezione;
• approfondire la conoscenza dei misteri principali della nostra fede;
• alimentare la vita spirituale dei confratelli;
• promuovere tutte le iniziative per sviluppare progetti e azioni concrete di carità,--opere di pietà, attività d'assistenza ai bisognosi anche attraverso forme di volontariato, in modo particolare sul nostro territorio e, qual'ora ce ne fosse bisogno, anche con interventi e aiuti esterni al nostro contesto territoriale;
• curare e animare attività ricreative per i confratelli e per la comunità tutta;
• promuovere sempre più lo spirito della fraternità e della comunione, sia tra i confratelli che tra tutte le realtà associative presente nella comunità parrocchiale.

Art. 3

Tra le opere di pietà, assume valenza prioritaria il corretto mantenimento e l'uso della cappella del cimitero di Calitri, gestita dall'Arciconfraternita, alla quale è intestata.

Art. 4

Oltre a provvedere alle opere di manutenzione degli immobili di proprietà, tutti i mezzi economici sono spendibili esclusivamente per il perseguimento delle finalità indicate agli art. 2 e 3, senza eccezione alcuna.

Art. 5

In quanto personalità giuridica, l'Arciconfraternita ha anche diritti di proprietà:
• dei beni mobili, che può concedere in comodato alla parrocchia;
• di beni immobili ad essa intestati, nel limite definito dalle concessioni accordate col relativo disimpegno di oneri.

Art. 6

Per una buona organizzazione e un buon funzionamento dell'Arciconfraternita è necessaria, come per tutte le forme associative, la figura di un responsabile, promotore, animatore dell'Associazione. Tale responsabile prende il nome di Priore. Accanto e in piena armonia con il Priore, la struttura dell'Arciconfraternita prevede: due assistenti, quattro consiglieri, uno o due maestri dei novizi, uno o più segretari, il cassiere, tre revisori dei conti, uno o più sagrestani maggiori e sagrestani.
Di costoro ciascuno è tenuto a rispettare le regole che riguardano lo svolgimento delle mansioni che ha assunto (Cfr art. 18, 19, 20, 21, 24 e 25 dello Statuto Diocesano delle Confraternite).
Tale struttura prende il nome di Consiglio Direttivo al quale, — legittimamente approvato, dall'Autorità Ecclesiastica - si deve fiducia e appoggio — anche all'interno di un sano confronto e discussione — da parte di tutti i Confratelli.

Art. 7

Tutti i Confratelli, debitamente convocati, si riuniscono in Assemblea e, costituiscono così l'organo collegiale, cui competerà discutere e valutare i vari punti di discussione, previsti per tale convocazione. Pertanto essa si pone quale organo primario per la regolarizzazione della vita stessa dell'Arciconfraternita, assicurandone il funzionamento ed il governo.

Art. 8

L'assemblea generale dei confratelli iscritti, partecipi della vita dell'Arciconfraternita ed in regola con la quota associativa, elegge:
Il Priore;
• 1° Assistente;
• 2° Assistente;
• 4 Consiglieri;
• 3 Revisori dei Conti.
Concluse le operazioni per il rinnovo delle cariche amministrative e organizzative, si innalza il canto di ringraziamento del "Te Deum".
Le cariche del Consiglio Direttivo devono essere esercitate con il massimo impegno. Durano 3 anni, e possono essere riconfermate per un altro mandato.
La domenica successiva al 2 febbraio, festa della presentazione. del Signore — detta della Candelora —prima della Celebrazione Eucaristica, vengono lette le cariche legittimamente elette ed approvate e quelle stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Possono assumere gli incarichi tutti i confratelli iscritti all'Arciconfraternita da oltre un anno. Non possono essere eletti e quindi assumere gli impegni, coloro che non sono in regola con la quota associativa, e con la vita dell'Arciconfraternita. Solo per il Priore è richiesta l'iscrizione da almeno 5 anni. Le elezioni sono indette e si svolgono con le modalità indicate agli art. 26 27 28 29 30 31 — 32 dello Statuto Diocesano delle Confraternite. Le elezioni si svolgono nel Salone dell'Arciconfraternita il pomeriggio della seconda domenica di gennaio. Vengono effettuate in un'unica tornata della durata di tre ore, con schede elettorali di colore verde per il Priore ed assistenti, di colore giallo per i quattro consiglieri, di colore celeste per i tre revisori. Nella sede medesima vengono messi a disposizione dei confratelli perché possano prendere visione dei dati anagrafici, gli elenchi dei confratelli in regola con la quota annuale.

Art. 10

Le elezioni si fanno per ogni carica e a voto segreto con schede elettorali. Risulta eletto il Confratello che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il Confratello più anziano d'iscrizione all'Arciconfraternita. Qualora si dovesse verificare un'ulteriore parità, viene eletto il più anziano d'età. In caso di omonimia, è eletto colui che risulta più assiduo nella vita dell'Arciconfraternita.

Art. 11

L'assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno. Inoltre:
• delibera per l'aumento della quota sociale;
• delibera l'importo della quota per i nuovi confratelli;
• delibera la quota contributiva annuale per i loculi cimiteriali;
• autorizza le spese non previste in bilancio, se superano l'importo di Euro 3.000,00 (Tremila/00);
• esprime parere e consenso sugli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 12

Validamente costituito così come previsto dallo Statuto Diocesano delle Confraternite, il Consiglio provvede a tutte le attività amministrative in capo all'Arciconfraternita, con particolare riguardo al regolare andamento e gestione della Cappella Cimiteriale.

Art. 13

Possono accedere e far parte dell'Arciconfraternita coloro che abbiano compiuto il 18' anno di età, presentando domanda, per iscritto, al Priore entro la prima domenica di Avvento, il quale, dopo una sua prima indagine, in forma del tutto riservata, fa presente al Consiglio Direttivo tale richiesta. Il Consiglio, a sua volta, esprime il proprio parere, se il parere è positivo, il candidato viene affidato al Maestro dei Novizi, per il periodo del suo noviziato della durata di' un anno. Durante questo periodo, sarà introdotto alla vita associativa, alla vita liturgica, alla vita comunitaria. Al termine del periodo il maestro dei novizi, riferirà al Consiglio Direttivo sulla condotta di colui che gli è stato affidato. Una volta emerso il parere positivo, il candidato sarà accolto nell'Arciconfraternita, secondo il rito d'ingresso e con la benedizione dei nuovi Confratelli.

Art. 14

L'ammissione piena dei nuovi Confratelli avviene, di norma, il giorno di Pentecoste. In via eccezionale, in altra data stabilita dal Consiglio Direttivo.
Ogni neo-confratello sceglierà tra i confratelli anziani un proprio padrino, che lo accompagnerà nella cerimonia di accoglienza.

Art. 15

Potrebbe presentarsi il caso increscioso in cui qualche confratello sia messo fuori dall'Arciconfraternita. Tale procedura, sempre per non creare scandalo all'intera Arciconfraternita, sarà presa solo per ragioni molto gravi. Tra le cause possono essere considerate:
• scandali che compromettono il buon nome ed il rispetto del confratello e quindi dell'Arcicon-fraternita; (Esempio: divorzio, chi rifiuta l'insegnamento della Chiesa, chi notoriamente vive situazioni di irregolarità in campo morale.)
• un'assenza prolungata senza giustificazione attendibile;
• disubbidienza a coloro che ricoprono cariche importanti;
• provocazione di discordie tra i Confratelli; ricorso a macchinazioni a danno dell'Arciconfraternita;
• rivelazione ad estranei dell'operato che richiede segretezza;
• mancato pagamento della quota sociale da almeno 5 anni.
Queste mancanze, non esaustive, ma solo esemplificative, possono portare l'espulsione. Naturalmente tale decisione, presa in primis dal Consiglio Direttivo, deve essere approvata dall'Assemblea e con la maggioranza dei consensi; comunque, non prima che l'indiziato sia stato ammonito benevolmente per almeno un paio di volte dal Priore. Qualora tale procedura dovesse risultare inefficace e le trasgressioni del Regolamento dovessero perdurare con ostinazione, si procede alla cancellazione come sopra indicato.