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Statuto delle Confraternite
Natura e Costituzione

 

Art. 1

Le Confraternite, associazioni ecclesiastiche pubbliche di fedeli, tra le più antiche della Chiesa, sono erette con decreto vescovile, a norma dei cann.301 e 312 del c.i.c. e hanno personalità giuridica canonica (can.31 3).

Art. 2

La Confraternita, come ogni aggregazione laicale, deve ispirarsi ai seguenti " criteri di ecclesialità":

  • aiutare i suoi membri a crescere verso la perfezione della vita cristiana incoraggiando una perfetta sintonia tra la vita pratica e la professione di fede;
  • accogliere e proclamare le verità di fede e di morale autenticamente interpretate dal Magistero della Chiesa;
  • contribuire alla realizzazione della comunione fraterna per far crescere la comunione ecclesiale;
  • nella prospettiva di una vera comunione ecclesiale, accogliere con spirito di fede gli orientamenti pastorali del Magistero del Papa e dei Vescovi, rispettando la pluralità delle forme aggregative dei fedeli laici e favorendo la reciproca collaborazione;
  • mostrare grande sollecitudine per la missione di evangelizzazione e santificazione della Chiesa, manifestando un autentico slancio missionario, con l'intento di servire umilmente la Chiesa e non di servirsi della Chiesa;
  • intensificare la presenza nella società a servizio dell'uomo per costruire condizioni di vita più giuste e fraterne anche attraverso l'esercizio cristianamente ispirato della cosa pubblica. Naturalmente siffatta attività è inconciliabile con qualsiasi incarico all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 3

La confraternita gode della personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato o per antico possesso di stato o in quanto riconosciuta con decreto dal Ministero degli Interni, perciò si qualifica come Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (legge 20 maggio 1985, n. 222 art. 4 ). Come tale deve essere iscritta nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Avellino.

Art. 4

Ogni Confraternita si darà un Regolamento interno, in conformità allo Statuto e alle proprie tradizioni, che dovrà essere redatto entro un anno dalla promulgazione del presente e che andrà in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Ordinario Diocesano.

Art. 5

La Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza ed alla superiore direzione dell'Ordinario Diocesano (can. 305 e 315) ed è tenuta a prestare sempre obbedienza al suoi orientamenti pastorali e alle disposizioni canoniche.


Art. 6

Ogni Confraternita è parte integrante della Parrocchia in cui insiste e partecipa con pieni diritti e doveri alla vita pastorale della medesima, offrendo un apporto responsabile e costruttivo.