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Organi della Confraternita

Art. 11

Gli organi della Confraternita sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori.

 

L'Assemblea

Art. 12

L'Assemblea, composta di tutti i confratelli soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata e presieduta sempre dal Priore o da chi ne fa le veci.
L'Assemblea deve essere convocata ordinariamente almeno due volte l'anno: la prima entro il mese di febbraio per l'esame e l'approvazione della relazione sulla situazione socio-religiosa della Confraternita e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, la seconda entro il mese di novembre per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo. In seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei Confratelli o dell'Ordinario Diocesano.

Art. 13

La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine del giorno affisso nella sede della Confraternita almeno otto giorni prima della data fissata.
L'Assemblea si terrà nei giorni consuetudinari o fissati dal Priore, d'accordo con il Consiglio Direttivo.
Se in prima convocazione non è presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, la convocazione è nulla e quindi non si può procedere alla discussione dell' ordine del giorno.
La seconda convocazione, che avrà luogo entro otto giorni, sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza; ogni deliberazione presa su argomenti non previsti nell'ordine del giorno è nulla. Il punto riportante il "varie ed eventuali" non può costituire oggetto di decisioni per mancanza di conoscenza e di opportuna consultazione tra gli aventi diritto all'Assemblea.

Art. 14

L'Assemblea:

  • elegge il Priore, i 2 assistenti, i 4 membri del Consiglio e i 3 membri del Collegio dei Revisori;
  • approva il bilancio consuntivo entro il 28 febbraio
  • io e quello preventivo entro il 30 novembre;
  • approva il Regolamento interno della Confraternita;
  • delibera l'annualità da pagare entro il mese di gennaio di ogni anno;
  • decide la costruzione e la gestione della tomba sociale;
  • stabilisce i benefici spirituali e materiali di sua competenza a favore dei confratelli, da indicare nel Regolamento;
  • autorizza, gli atti di amministrazione straordinaria (atti di locazione, vendita, acquisto, permuta, donazioni, ecc...), subordinandone l'esecutività alla concessione della licenza da parte dell'Ordinario Diocesano, su richiesta del Consiglio.

 

Il Consiglio Direttivo

Art. 15

Il Consiglio Direttivo opera anche quale Consiglio di Amministrazione ed è composto da:

  • priore
  • due assistenti
  • quattro membri
  • segretario
  • cassiere
  • parroco (padre spirituale)
  • maestro dei novizi

Il Consiglio rimane in carica per un triennio. Venendo a mancare uno dei membri, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio

Art. 16

Il Consiglio nella seduta d'insediamento:

  • nomina il segretario e il cassiere su proposta del Priore, d'intesa con il parroco;
  • elegge il Maestro dei novizi;
  • decide circa lo svolgimento del noviziato.

Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto a voto deliberativo, il Segretario e il Cassiere. Il Consiglio si riunisce normalmente ogni tre mesi, in caso di urgenza su richiesta dei due terzi del Consiglio stesso. Per la validità della riunione valgono le stesse norme che regolano la vita dell'Assemblea (art. 13 del presente Statuto).

Art. 17

Il Consiglio:

  • delibera e autorizza il Priore negli atti e contratti di ordinaria amministrazione;
  • dirige la Confraternita secondo le norme e Io spirito del presente Statuto;
  • cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci e chiede all'Ordinario Diocesano la licenza per gli atti di straordinaria amministrazione;
  • decide sull'ammissione o meno dei nuovi soci, sospende o anche espelle dalla Confraternita quei soci che non conservassero buona condotta morale o religiosa, non adempissero i loro doveri di confratelli, non fossero in regola con il pagamento dell'annualità;
  • designa, tra i soci, i membri del Comitato Festa (con esclusione degli esterni), qualora la Confraternita, per antica consuetudine, fosse impegnata a celebrare solennemente (compresa la festa civile) il (o) la Titolare. Si fa espresso divieto alle Confraternite di gestire direttamente ogni altra festività religiosa, di cui è responsabile solo il Parroco.