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Il Priore
Art. 18
Il Priore, che è il moderatore della Confraternita, a norma del can. 318:
- ha la legale rappresentanza della Confraternita;
- convoca il Consiglio e l'Assemblea, ne presiedé le riunioni ordinarie e straordinarie, ad eccezione dell'Assemblea elettorale, ne fissa l'ordine del giorno;
- coordina l'attività della Confraternita;
- firma le deliberazioni del Consiglio, controfirma i mandati di pagamento emessi dal Cassiere sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, regolarmente autorizzate;
- cura la corrispondenza con la collaborazione del segretario, se lo ritiene necessario;
- vigila sulla gestione economica della Confraternita; è responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili ed immobili, procede alla stipula dei contratti nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, sentito il Consiglio della Confraternita;
- invia annualmente in Curia copia dei bilanci consuntivi e preventivi assieme alla relazione sulla situazione religiosa e morale della Confraternita, firmati anche dal Parroco;
- richiama con carità cristiana i confratelli mancanti, propone al Consiglio le misure previste dal presente Statuto' per i confratelli colpevoli, dandone comunicazione agli interessati;
- assume la presidenza della festa religiosa e civile celebrata dalla Confraternita stessa, chiedendo l'autorizzazione alla Curia, vistata prima dal parroco, e impegnandosi all'osservanza delle norme ecclesiastiche e civili in materia.
Il Priore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dell'Ordinario Diocesano e dura in carica tre anni. Può essere rimosso dall'ufficio con decreto dello stesso Ordinario in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.
Art. 19
Il Primo e il Secondo Assistente coadiuvano il Priore nel disimpegno del suo ufficio. Se questi fosse assente o impedito momentaneamente, spetta al Primo Assistente (o al Secondo, in caso di necessità) presiedere le riunioni, o supplirlo (per un periodo massimo di tre mesi) qualora il Priore fosse impedito per ragioni di salute, dimissionario o dimesso dall'Ordinario Diocesano.
Il Segretario
Art. 20
Il Segretario:
- prepara tutti gli atti per le elezioni e le deliberazioni degli organi statutari;
- stende i verbali e li sottoscrive, compreso il verbale delle consegne;
- dà lettura del verbale precedente per l'approvazione;
- custodisce l'archivio storico della Confraternita ;
- registra le assenze dei soci nelle riunioni, negli incontri di catechesi, nelle processioni o nelle esequie dei confratelli, riferendo al Consiglio;
- cura il libretto personale rilasciato ad ogni confratello;
- collabora, se necessario, con il Priore nella cura della corrispondenza.
Il cassiere
Art. 21
Sono compiti del cassiere:
- esigere le quote dei Confratelli e registrare fedelmente;
- provvedere ad altre eventuali riscossioni e ai pagamenti;
- custodire i registri di cassa e amministrativi in genere, con relativa documentazione;
- aggiornare l'elenco dei morosi e trasmetterlo alla fine dell'anno al segretario;
- preparare i bilanci consuntivi e preventivi da presentare per l'approvazione prima ai Revisori dei conti e al Consiglio Direttivo e, poi, all'Assemblea;
- registrare ogni operazione finanziaria corredata dalla rispettiva autorizzazione, in ordine cronologico e con numero progressivo, nel registro mastro le cui pagine numerate devono essere vidimate dalla Curia;
- effettuare le esazioni con bollettino a madre e figlia o a ricalco, rilasciando ricevuta;
- curare in modo particolare la soddisfazione dei legatì pii e di altri oneri di culto d'intesa con il Parroco;
- curare sotto la propria responsabilità la conservazione degli arredi e suppellettili sacre, specialmente quelli di interesse storico- artistico, e in genere dì tutti gli oggetti appartenenti alla Confraternita, compresa la tomba sociale o cappella cimiteriale. A tal proposito, eventuali lavori di restauro o modifiche da apportare alla Chiesa della Confraternita potranno essere effettuati solo dopo il parere formulato dalla Commissione diocesana di Arte Sacra e fatta propria dall'Ordinario Diocesano;
- redigere l'inventario e, nell'aggiornarlo annualmente, fare la descrizione di ciascun bene, indicando la provenienza, gli oneri inerenti e quanto può essere utile all'individuazione di esso, sia che si tratti di beni mobili, sia di immobili;
- alla scadenza del mandato provvedere alla consegna ufficiale di tutta la documentazione necessaria al successore, con regolare verbale redatto dal segretario ancora in carica, alla presenza del Priore uscente e del Parroco.
Il Cassiere può trattenere presso di sè quella somma che sarà stabilita dal Consiglio; il resto dovrà essere depositato presso istituti bancari o postali su libretti intestati impersonalmente alla Confraternita o al Priore pro tempore, con la duplice firma del Priore medesimo e del Cassiere. I libri contabili delle entrate e delle uscite vanno esibiti alla Curia per la vidimazione entro il mese di marzo dell'anno successivo, come pure i bilanci consuntivi, preventivi e tutte le delibere della Confraternita, di cui resterà copia negli archivi della Curia.
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